Autorizzazione all’esercizio della libera professione e all’esercizio di attività temporanee e occasionali

Richiesta di autorizzazione all’esercizio della libera professione e all’esercizio di attività temporanee e occasionali

Descrizione

Incarichi aggiuntivi: precisazioni in ordine alle richieste di autorizzazione.

 

Facendo seguito al contenuto della C.I. n. 161 del 09.11.2022  recante “Richiesta di autorizzazione all’esercizio della libera professione e all’esercizio di attività temporanei e occasionali”, si informano le SS.LL. del contenuto della precisazione trasmessa dal M.I. con Prot. 0050192 del 22.11.202 con cui si afferma il principio per cui lo svolgimento di incarichi extraistituzionali retribuiti da parte dei dipendenti della P.A. è condizionato alla previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 9, D.Lgs. 165/2001.

Di conseguenza, l’assenza di preventiva autorizzazione non può essere sanata da un’autorizzazione successiva “ora per allora”, stante, per la specificità del rapporto di pubblico impiego, la necessità di verificare ex ante la compatibilità tra incarico esterno e le funzioni istituzionali.

Quanto sopra, secondo l’ordinanza citata, al fine di evitare che il pubblico dipendente possa svolgere incarichi ulteriori rispetto a quelli che discendono dai propri doveri istituzionali, distogliendolo da essi ovvero creando forme autorizzate di concorrenza soggettiva in capo al medesimo soggetto interessato e procurandogli un vantaggio economico che non ne giustificherebbe – se stabile e duraturo e quindi dotato dei caratteri della prevalenza e continuità – la permanenza all’interno della Pubblica Amministrazione, con i conseguenti rilevanti oneri ad essa attribuiti.

Alla luce delle su indicate considerazioni, gli incarichi extraistituzionali consentiti ai dirigenti scolastici sono solo quelli previamente autorizzati dall’amministrazione datoriale e quelli dalla stessa direttamente conferiti. 

Pertanto, come già ribadito nelle precedenti circolari di questa Direzione generale, le richieste di autorizzazione devono essere presentate con congruo anticipo e, comunque, in data antecedente all’effettivo inizio delle attività progettuali, pena il rigetto delle medesime.

Giova, altresì, precisare che le SS.LL., in fase di compilazione delle istanze di autorizzazione su piattaforma, devono attenersi al rigoroso rispetto dei termini di scadenza ministeriali indicati per ciascun progetto, non potendo essere accolte istanze di autorizzazione recanti date di conclusione dell’incarico successive alle date di scadenza contenute negli Avvisi.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Francesca CHIECHI

Allegati

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